16 novembre 2009
Aprire le Gabbie/2, ovvero: sull’uso della MiSO
Tentiamo di aprire un’altra gabbia mentale: quella dalla quale si può osservare la Messa in sicurezza operativa (cd: MiSO), strumento introdotto dal D.Lgs 152/2006 e sue infinite modifiche e integrazioni.
“In pratica con l’espediente della “messa in sicurezza operativa” la bonifica potrà essere agevolmente rimandata a data da destinarsi, almeno fino a quando le attività in corso saranno dimesse. Le aziende potranno inquinare le aree su cui sono installate limitandosi a controllare che tale inquinamento non causi problemi sanitari agli operatori e non si propaghi all’esterno, rinviando la bonifica.”
Questo giudizio, espresso dall’On. Turroni (Verdi-Un) in Commissione Ambiente il 12.11.2006 (XIV Legislatura) e che ha trovato ampia eco in Rete, esprime molto chiaramente la condizione di “gabbia mentale” nella quale è possibile rinchiudersi di fronte all’applicazione di questo strumento innovativo.
E la gabbia è la solita: il pregiudizio, così tenacemente immorsato nelle coscienze nostrane, magari accompagnato da un poco di ipocrisia che infonde, se non il coraggio, almeno la spavalderia. Restiamo pur sempre i nipoti dell’Inquisizione.
L’applicazione corretta dello strumento pare contraddicere la posizione da “dentro la gabbia”. Infatti:
- La MiSO è definita al punto n) dell’Art. 240 del “testone ambientale” con collegamento diretto al precedente punto g) sito con attività in esercizio e con un corollario di indicazioni operative raccolte appositamente nell’Allegato 3 al Titolo V parte quarta del decreto legislativo. Anche se succinto, lo spazio dedicato all’argomento non è poco e molto “tecnico”.
- La bonifica di un sito concerne gli interventi atti a eliminare…o a ridurre le concentrazioni dell’inquinamento nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee e gli obiettivi da raggiungere sono fissati dall’Analisi di rischio sanitario sito-specifica (l’altro strumento innovativo introdotto dal D.Lgs 152/2006), la quale non è tecnicamente applicabile alle esposizioni a breve termine.
- L’inquinamento delle acque superficiali e dell’aria non è argomento del Titolo V parta quarta.
L’applicazione “virtuosa” della MiSO permette di cogliere i vantaggi derivati dal presidio attivo del sito; significa avere a disposizione impianti, utilities, personale specializzato, direzione e coordinamento, monitoraggio sanitario.
In passato, applicando il D.Lgs 22/97 e il DM 471/99, è sorta spesso la necessità di adeguare le procedure di bonifica o di messa in sicurezza, ineluttabilmente diverse, se di fronte a siti dismessi o ancora in attività. La messa in sicurezza operativa, nella pratica quotidiana, era divenuta fisiologica nei procedimenti di risanamento ambientale di siti attivi, solo che veniva imperniata sulla conciliazione degli interventi, consumata in sede di Conferenza di servizi, ovvero, su pseudo accordi di programma, sottintesi ma inevitabili se era volontà condivisa dalle parti coinvolte di giungere alla soluzione del problema. Mancava la definizione per legge.
L’impianto normativo vigente si limita quindi a conferire valenza inequivocabile di legge alla pratica di sfuggire da un’altra gabbia, questa volta strutturale: quella che trattiene la materia delle bonifiche dei siti contaminati nel campo dei rifiuti. Gabbia peraltro che il D.Lgs 152/2006 etc. etc. non ha comunque eliminato.
Nei casi di inquinamento del sottosuolo, quando individuate (e isolate) le sorgenti contaminati, non è poco “ limitarsi a controllare che tale inquinamento non causi problemi sanitari agli operatori e non si propaghi all’esterno.
Significa: conoscere il problema, prepararsi a gestirlo anche sul medio-lungo periodo, controllarne l’evoluzione, valutarne gli effetti sulla salute sul breve periodo. Nella sostanza, assumersi da subito la responsabilità della gestione del problema ambientale e, comunque, agire.
È mia opinione quindi che il pericolo reale derivante da un uso “spregiudicato” della MiSO stia nell’essenza ultima della condizione di “sito dismesso”: l’abbandono. Quando gli attuali siti “con attività in esercizio” diventeranno siti “dismessi”, chi ha cagionato il problema ambientale potrebbe non essere più reperibile o, meglio, rendersi tale in ragione della immaterialità delle imprese e delle raffinate trasformazioni societarie e patrimoniali offerte da un formidabile apparato di specialisti in materia.
Significa: minimizzare il problema, effettuare interventi di facciata sul breve termine, orientare i monitoraggi, creare connivenze con gli organi di controllo sul medio-lungo termine. Nella sostanza, predisporre un piano criminale per prepararsi ad abbandonare il sito.
Esattamente come si è già verificato con gestioni passate degli attuali siti ex industriali dismessi, imprese “di Stato” in testa.
……Ma anche questo non è argomento specifico del Titolo V parte quarta del D.Lgs 152/2006 e solo il Signore (forse) sa sue successive e prossime modifiche ed integrazioni.