• CATALOGO
  • LIBRI
  • CODICI
  • RIVISTE
  • SERVIZI ON LINE
  • ELEARNING
  • EBOOK
  • APP
  • BANCHE DATI
  • SCUOLA DI FORMAZIONE
  • SOFTWARE
 

La' dove c'è Caos

Il Blog di Corrado Tumaini

  • Home
  • Profilo
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Archivio
Postilla » Ambiente » Il Blog di Corrado Tumaini » Normativa ambientale » Sostanza e Forma/3: le tabelle di riferimento e il “gioco delle tre carte”

20 novembre 2014

Sostanza e Forma/3: le tabelle di riferimento e il “gioco delle tre carte”

Tweet

Ovvero, quando un materiale da scavo cambia carattere senza cambiare natura…

“Sono solo numeretti!” Così un avvocato consulente del MATTM  asseriva nel 2009, parlando delle “tabelle di riferimento”, nel mezzo di un corso di alta formazione  sul Codice dell’ambiente da poco già alla sua prima “modifica”.

Lì per lì, ingenuamente, la si prese come una battuta concessa alla platea con simpatico accento romanesco; distratti dal corposo testo di “riordino”, si confidava ancora che, con i fondamentali contributi delle ARPA, di ISPRA e ISS, sarebbero stati emanati sul breve periodo i decreti attuativi…i quali, magari, non solleticassero anche i pruriti delle regioni e delle province autonome nelle loro pretese di sovranità.

Poi è seguito il periodo del tormentone sulla “sciatteria del Legislatore”, man mano che affioravano le contraddizioni dal “testone”.

E così di anno in anno, da una modifica alla successiva, da una interpretazione di un TAR a una sentenza della Cassazione, ne sono passati più quattro e poi altri due di semplificazioni.

Fino ad oggi, all’ennesima indicazione (prescrizione?) dell’Esecutivo diretta al MATTM che (di concerto -?- con il MIT…ricordate la legge Lunardi?!) dovrebbe provvedere entro i “soliti” 90 giorni al riordino “formale e sostanziale” delle norme per la gestione dei materiali da scavo e dei riporti (art. 8 dl 113/14).

Ma dal proliferare di norme ad hoc  e sempre più di carattere “emergenziale” appare evidente che non è (solo) questione di “sciatteria” e di “lesa maestà sotto il campanile”: gli operatori ambientali (privati e pubblici) “visibili” sono oggi nella medesima condizione dello spettatore (“pollo”) davanti al tavolinetto delle tre carte, preso nel gioco: già è difficile portare a casa un risultato, per tutti quei fattori “oggettivi” che gravano sul progetto, ma è anche impossibile “vincere” perché si viene confusi e raggirati.

Per un tecnico, le tabelle di riferimento sono di per sé oggettive e sono un punto fermo indispensabile per valutare il rischio effettivo ed il conseguimento dell’obiettivo di progetto.

In tutti i tecnici alberga un potenziale autistico: l’uso distorto, arbitrario, fin disinvolto, delle “tabelle” da parte del legislatore, delle dirigenze delle PA e della magistratura, non solo confonde ma è devastante andando a incidere su tutta la linea di conservazione del suolo e di riduzione dei rifiuti.

“Si deve costruire la comprensione/conoscenza comune per come valutare, gestire e comunicare i rischi (compresi quelli che la scienza non è ancora in grado di calcolare completamente) ma evitando il ricorso ingiustificato o strumentale al principio di precauzione, come forma dissimulata di protezionismo: non deve essere più confuso con l’elemento di prudenza cui gli scienziati ricorrono nel valutare i dati scientifici “(Comunicazione della Commissione Europea 2 febbraio 2000).

Questa Comprensione/Conoscenza, che si andava gradualmente formando dalla metà degli anni ’90,  è stata distrutta con il Codice dell’ambiente e  questo non può essere solo frutto di sciatteria, di casualità o di complessità della materia.

L’ultima in ordine di tempo è l’interpretazione della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM relativa, tra l’altro, alla tabella di riferimento che si dovrebbe adottare per gli standard (= limiti di accettabilità) nei test di cessione sui materiali di riporto affinchè questi siano “matrice ambientale suolo“, contenuta nella nota 13338/14 in risposta a una serie di quesiti posti da ISPRA (!): con un linguaggio affatto tecnico e invece molto burocratico ed astratto si confondono “soglie di attenzione” con “limiti di accettabilità”, significato e origine dei test di cessione con percorsi di lisciviazione verso la falda, impianti di discarica con falde idriche, in difesa di una non definita “salvaguardia delle acque sotterranee”….. senza mai accennare alla ricerca di un elemento incontrovertibile e fondamentale di base: il livello di vulnerabilità della falda! Condizione che discende dalla specifiche caratteristiche fisiche e dinamiche del sottosuolo e delle acque sotterranee.

È atteso il decreto per le disposizioni di riordino e di semplificazione della gestione dei materiali da scavo.

Serve un “manuale d’uso” ragionato e condiviso e non un ”codice” ammantato di provvedimenti emergenziali!

Servono istruzioni precise, condivise, oggettive, ovvero basate su fondamenti scientifici e partendo dal presupposto che, come tutte le “cose” scientifiche sono soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati.

Serve la realizzazione delle Carte dei valori di fondo naturale (abbiamo milioni di dati a disposizione!).

Serve l’aggiornamento degli strumenti urbanistici con l’introduzione della mappatura dei suoli urbani, come estensione della relazione geologica di supporto ai piani regolatori,  così da definire già a priori quale sarà la classe di vulnerabilità della falda a scala territoriale, evitando peraltro le balcanizzazioni ad hoc e relative…furbate.

Serve la revisione della Tabella 1 delle CSC per i terreni (anche della Tabella 2 già che ci siamo…).

Servono parametri e valori di riferimento congruenti e proporzionali con la vulnerabilità delle falde idriche, affinché la “salvaguardia delle acque sotterranee” non sia solo un’astrazione buttata in un allegato.

Serve contenere gli appetiti delle lobbies.

Non servono ulteriori “semplificazioni” né interventi normativi di urgenza o in emergenza. Serve solo fermarsi un attimo, il tempo necessario per riflettere e mettere ordine.

La proposta di regolamentazione deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.

…. La regolamentazione del rischio ambientale si sviluppa su tre fasi distinte: valutazione, gestione, comunicazione: è mia convinzione che un gruppo di “operativi”, che si riunisca sul fine settimana attorno ad una tavola (debitamente imbandita), per il lunedì, in tarda mattinata, avrebbe pronta la bozza definitiva del regolamento da consegnare per la firma….

Non è una provocazione, è una proposta reale….

Letture: 4737 | Commenti: 0 |
Tweet

Scrivi il tuo commento!

  • acqua, Ambiente, art. 41, bonifica, bonifiche, buon senso, Caucaso, centrale elettrica, Codice dell'Ambiente, comunicazione, conflitto, consulente ambientale, coraggio, CSC, discariche, emergenza, falda, futuro, informazione, Inquinamento, libertà, macerie, materiali da scavo, materiali di riporto, mercato, Natura, principio di precauzione, procedure semplificate, protezione, prudenza, responsabilità, Rifiuti, riporti, riporto, rischio, salute, sicurezza, siti contaminati, sito contaminato, sottoprodotti, suoli urbani, sviluppo, tensione, terre e rocce da scavo, test di cessione
  • HOME |
  • FISCO |
  • DIRITTO |
  • LAVORO |
  • IMPRESA |
  • SICUREZZA |
  • AMBIENTE
  • Chi è postilla |
  • I blogger |
  • Blog Policy |
  • Diventa Blogger |
  • Chi siamo |
  • Contatti |
  • Privacy |
  • Note Legali |
  • Policy cookie |
  • Pubblicità
 X 

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia