22 luglio 2009
Oneri di Bonifica e Oneri di Urbanizzazione: Regole Uguali per Tutti?
La Regione Lombardia ha recentemente modificato la propria legge in materia di bonifiche dei siti contaminati (l.r. 26/2003) introducendo, tra l’altro, un’importante novità: sono regolamentate le incentivazioni sotto forma di scorporo percentuale degli oneri di bonifica assimilati agli oneri di urbanizzazione secondaria.
La normativa regionale sancisce così in forma definitiva e con immediati riflessi economici sulla riconversione delle aree dismesse l’assimilazione degli oneri derivanti dalla bonifica di siti contaminati con gli oneri per lo opere di urbanizzazione secondaria, come indicata originariamente dal DPR 308/2001 e gradualmente rafforzata dalla giurisprudenza.
La legge lombarda se da una parte sancisce che le spese sostenute per la bonifica sono da considerarsi agli effetti dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione, dall’altra precisa quali categorie di soggetti possono accedere alle incentivazioni ed agevolazioni. Per una disamina completa del testo di legge vi rimando a:
http://www.corradotumaini.com/blog/category/news/
Consiglio regionale della Lombardia
Tra le categorie di soggetti privati terzi, la legge lombarda ne individua una alla quale concede l’accesso alle agevolazioni ma non alle incentivazioni (lo scorporo degli oneri di bonifica come oneri U2): sono quei soggetti “terzi interessati” non responsabili dell’inquinamento (ma non selezionati con evidenza pubblica) cui fa riferimento l’art. 245 del D.Lgs. 152/2006, che all’atto dell’acquisizione in disponibilità delle aree sono a conoscenza della situazione di contaminazione.
A mio avviso, qui si aprono nuove ed allettanti prospettive di sviluppo per la giurisprudenza…..
Cos’è, infatti, una “situazione di contaminazione“? Significa che l’area è in situazione/condizione di “sito contaminato“?
Come mio solito, da “tecnico” così la leggo, non colgo sottigliezze. Ma…
Un sito è “contaminato” se vi sono le condizioni indicate dalla definizione di cui all’art. 240 del D.Lgs. 152/2006, ovvero se è un sito “nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della analisi di rischio…, risultano superati ”. Per arrivare a questa conclusione deve essere completato l’intero processo di caratterizzazione: tutta la documentazione è già stata approvata dalla P.A. e la condizione di “sito contaminato” è quindi di domino pubblico.
Quesito: perché alle “incentivazioni” non devono essere ammessi i privati che acquistano il “sito contaminato” direttamente da un altro soggetto privato? Perché invece possono quelli che acquisiscono il sito da fallimento o da liquidazione?
Entrambi questi soggetti, se trattasi di “soggetti accorti”, avranno tenuto conto nell’analisi costi/benefici e nella formulazione della loro offerta della condizione di “sito contaminato”. Quindi partono “pari”. L’alea da “bonifica” sarà alla fine soggettiva e sarà influenzata da quei fattori non condivisi tra queste categorie di soggetti. Per esempio: poter disporre o meno delle agevolazioni e delle incentivazioni.
Non si determina in questo modo una palese discriminazione tra i due soggetti? Ovvero, può una normativa creare una disparità di trattamento tra due soggetti sostanzialmente simili e con i medesimi obiettivi? È questa una forma di “interferenza” della legge sulla “concorrenza” e sul “libero mercato”?
L’accesso senza limitazioni alle incentivazioni garantito al soggetto che acquisisce il sito da fallimento/liquidazione appare un “premio”. Per quale merito?