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Il Blog di Corrado Tumaini

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Postilla » Ambiente » Il Blog di Corrado Tumaini » Normativa ambientale » Il Coniglio

30 giugno 2009

Il Coniglio

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La legge 31/2009 di conversione del D.L. n. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) reintroduce la possibilità di iscrivere i residui di estrazione e di lavorazione delle pietre e dei marmi nella categoria dei sottoprodotti, ripristinando in questo punto il testo ante Correttivo Unificato; ma solo in regime di Art. 186.

Con la legge 2/2009 di conversione del Dl sulle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il legislatore ha anche modificato espressamente Il D.Lgs. 152/2006 escludendo dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti  “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato” integrando l’art. 185 comma 1 del D.Lgs. 152/2006  e, di seguito, l’Art. 186 all’articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185”. Quindi:

  1. i materiali lapidei che, attualmente, formano le discariche delle cave,  nonché i residui della lavorazione dei marmi e delle pietre lì estratte non sono rifiuti e sono utilizzabili oltre che per gli usuali  interventi di rinterro e rilevati, anche per una gamma, che si profila molto vasta, di interventi di miglioramento ambientale (legge 31/2009).
  2. se le terre e rocce da scavo non sono contaminate e sono riutilizzate in sito non sono rifiuti, perché esplicitamente escluse, avendo esteso ai materiali da scavo movimentati in cantiere, naturali e negli standard ambientali vigenti, il limite di applicazione della parte quarta (Rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 (legge 2/2009).

Come geologo applicato non ho nulla da eccepire: non sono mai riuscito a vedere le discariche di pietre, deposti al piede delle cave, come “rifiuti” intesi nell’accezione comune, cioè  di qualcosa di “non pulito” se non addirittura di  “pericoloso”; al più,  li ho osservati e studiati come la manifestazione residuale di una ferita nel paesaggio,  di un sussulto estetico. Perché una cava è una cava e, a meno che non sia ubicata lontano (molto lontano) da noi, “punge l’occhio”, come suol dire un amico pittore.

Come consulente ambientale idem come sopra: la terra è terra, la sabbia, la ghiaia, il tufo sono “inerti”, non mi riesce di vederli come qualcosa da allontanare da noi; fanno parte della nostra quotidianità, non subiscono nessuna trasformazione indesiderabile al passaggio dal sottosuolo, dove erano un attimo prima, al lato della trincea, dove ora li ha deposti la benna.

È rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Bella definizione, pulita. Pare siano state convocate menti eccelse per formularla. Ora definiamo questo: “buon senso”….

Ma siamo ed operiamo in questo Paese fantastico e quindi c’è sempre un “ma“,  un ”sì però”, un  qualcosa che sorprende per poi subito deludere, qualcosa che riesce a corrompere il gusto del risultato appena colto.

E anche per le nostre terre e rocce da scavo, volendo, lo si può mettere in evidenza e sta sempre lì: non nello strumento ma nel manico.

La regolamentazione delle terre e rocce da scavo è nata male, con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”  (“cd “legge Lunardi”) con quel comma 17 (…Il comma 3, lettera b), dell’articolo 7 ed il comma 1,lettera f-bis) dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò escluse dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.) Mancavano solo le coordinate degli ingressi delle due gallerie interessate al decreto. È questo che mi rovina il gusto. Sono troppo delicato?

Sono occorsi poi  anni e molte, forse troppe, modifiche ed integrazioni, per riportare la materia sui binari e giungere alla normativa attuale. Che, ripeto, non è male .

Dov’è allora la sorpresa? Dov’è il coniglio, da quale cilindro uscirà, da quello di destra o da quello di sinistra ? …Destra…..Sinistra….una canzone, forse.

Eccolo!  Si chiama “intervento di miglioramento ambientale”.

E vi invito alla caccia della sua definizione per legge…

Vi agevolo. Parole chiave: miglioramento ambientale, siti anche non degradati, Provincia di Lucca, attività agro-silvo-pastorali; miglioramento della percezione paesaggistica, marmi del veronese, Apuane, marmettola, recupero ambientale, contributi….. Letteratura: lavori preparatori della legge di conversione, in particolare il parto degli articoli successivi all’8 – fra cui l’8-ter…

Letture: 338038 | Commenti: 5 |
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5 Commenti a “Il Coniglio”

  1. Claudio Bovino scrive:
    Scritto il 2-7-2009 alle ore 00:10

    Rifiuto/non rifiuto?
    Tormentatissima ed interessante, in particolare, la vicenda delle terre e rocce da scavo (il termine “marmettola”, lo so già, è di quelli che mi rimbalzeranno in testa tutta la notte sino al risveglio, ahimè!).

    Provo a dare un mio piccolissimo contributo iniziale alla “caccia”, riservandomi di intervenire ancora nel prosieguo…

    Allora il provvedimento de quo è – come da te indicato – la Legge 27 febbraio 2009, n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” (GU n. 49 del 28 febbraio 2009).

    Di seguito riporto l’art. 8-ter, come risultante dal testo del DL 208/2008 coordinato con la legge di conversione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009):

    Art. 8-ter. Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra

    1. All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

    «7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

    a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

    b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

    c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

    7-ter.Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».

    Qui c’è la scheda dei lavori preparatori della legge di conversione del DL 208/2008: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.SDDL&leg=16&id=2206

    Il Disegno di legge di conversione era l’atto A.S. n. 1306, e la norma in questione è stata introdotta nel testo del DL 208/2008 grazie ad un emendamento del senatore Franco Orsi, giusto?

  2. Corrado Tumaini scrive:
    Scritto il 2-7-2009 alle ore 10:29

    Risposta al quesito: sì. Poichè la passione per la caccia del Sen. Orsi è nota, è plausibile che l’orgine dell’introduzione del termine “intervento di miglioramento ambientale” sia proprio da iscrivere (imputare?) a questa inclinazione del legislatore. Che i suoi colleghi di governo e dell’opposizione hanno avallato.

    Nulla di trascedentale: siamo avvezzi a leggere normative “creative”; anche i termini “bonifica” e “concentrazioni soglia di contaminazione” sono discutibili traduzioni dall’inglese ma in compenso sono state dotate di una definizione ufficiale.

    Il problema quindi è pratico: cos’è un “intervento di miglioramento ambientale”? Ovvero, cosa passa e cosa no come tale in applicazione dell’Art. 186 ma in assenza di una definizione “per legge” ?

    Per la ricerca, Ti segnalo anche questi:
    http://www.provincia.va.it/ente/agricoltura/16.pdf
    http://www.georgofili.it/pubblicazioni/scheda.asp?IDPubblicazione=78
    http://www.corradotumaini.com/blog/news/terre-e-rocce-da-scavo-le-novita-introdotte-dalla-legge-132009/ (un po’ di pubblicità…)

  3. Le parole sono - ancora - importanti - Postilla scrive:
    Scritto il 15-4-2013 alle ore 18:25

    […] per penetrare nella regola. È il caso di “intervento di miglioramento ambientale” ( vedi http://corradotumaini.postilla.it/2009/06/30/intervento-di-miglioramento-ambientale/… e Sen. […]

  4. Exactly how would you make use of $52149 to make even more money: https://kl-po-lo.blogspot.tw?gz=30 scrive:
    Scritto il 19-11-2019 alle ore 19:16

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    Scritto il 24-11-2019 alle ore 17:06

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