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Il Blog di Corrado Tumaini

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Postilla » Generale » Il Blog di Corrado Tumaini » Danno ambientale » Quando il Giudice fa (anche) il Tecnico

14 gennaio 2010

Quando il Giudice fa (anche) il Tecnico

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Con la sentenza 9 ottobre 2009, n. 1738 il TAR Lombardia (Brescia, Sez. I) ha parzialmente accolto il ricorso presentato da ENI in merito ad aspetti procedurali e sostanziali nell’ambito della messa in sicurezza d’emergenza del Sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova” là dove era contestato il ricorso alla “barriera fisica” per contenere l’inquinamento prodotto dal petrolchimico, poiché il verbale della Conferenza di servizi avrebbe imposto questa drastica misura senza che siano stati valutati costi e benefici di questo tipo di intervento, né i rischi per l’ambiente.

Il G.A. si spinge oltre le mere disamine amministrativo-giurisprudenziali e, di fatto, boccia i tecnici del Ministero dell’Ambiente e di ARPA Lombardia affrontandoli direttamente sul terreno progettuale: egli ritiene che per il caso specifico la messa in sicurezza d’emergenza mediante contenimento fisico è “…una misura molto invasiva …..e molto contestata, perché, introducendo un elemento artificiale nella continuità naturale delle acque e dei suoli, potrebbe creare dei problemi di carattere idrogeologico”.

Touchè!

Ciò malgrado che l’Avvocatura abbia dedotto che l’insufficienza del  contenimento in atto, mediante barriera idraulica per evitare la ulteriore diffusione dell’inquinamento,  è stata accertata in quanto le campagne di monitoraggio hanno evidenziato che l’inquinante è uscito dal canale Sisma ed ha contaminato le acque di falda diffondendo anche la presenza del surnatante.  Nel ricorso presentato ENI afferma invece che la misura del contenimento idraulico (che consiste nell’emungimento degli inquinanti tramite un allineamento di pozzi) è sufficiente e non è necessario ricorrere ad un sistema così drastico come il barrieramento fisico.

L’inadeguatezza dello strumento del contenimento idraulico per impedire l’ulteriore propagazione dell’inquinante sarebbe dimostrata dalle analisi effettuate nel corso delle campagne di monitoraggio ma per il G.A. ciò non è sufficiente per ritenere che sia necessaria un’opera così impattante come il barrieramento fisico.

Tregua!

Il TAR Lombardia rileva inoltre che la giurisprudenza amministrativa ha sempre assunto una posizione piuttosto critica nei confronti del barrieramento fisico, richiedendo che sia in essere una situazione molto grave e “repentina” perché possa essere giustificato questo tipo di intervento. Stante all’istruttoria, nel caso di Mantova nel verbale della Conferenza di servizi la prescrizione sul contenimento fisico non è stata preceduta da alcun valutazione sull’insufficienza delle misure poste in essere, sulla realizzabilità dell’intervento, sulle valutazione di eventuali ipotesi alternative di messa in sicurezza.

Touchè!

La prescrizione sull’obbligo di realizzare un contenimento fisico dell’area inquinata si rivela quindi illegittima.

Ahia!!

Che dire di più? Per esempio:

  • Che ENI è ricorsa al TAR con l’obiettivo reale di ottenere  una sentenza di sostanziale illegittimità e l’annullamento del verbale della Conferenza di servizi, che prescriveva questi ed altri interventi collegati alla MiSE  sull’intera area del SIN “Laghi di Mantova”, dove la Società svolge tuttora attività di petrolchimica?
  • Che per ricorrere ENI non è “partita” dallo stabilimento ma da un’area esterna (l’area di servizio di via Brennero) adducendo anche che le prescrizioni sarebbero state illegittime poiché imposte a soggetto diverso dal responsabile dell’inquinamento, e che la mancanza di responsabilità dell’ENI – nella sua qualità di proprietaria del distributore – sarebbe stata evincibile dal fatto che l’inquinamento nei suoli di proprietà vi è sia in entrata che in uscita con trend decrescente?

Oppure che:

  • l’ipotesi di progetto MiSE prevede la realizzazione di diaframmi in bentonite tra loro collegati e interposti tra il complesso petrolchimico e i laghi: trattasi di un’opera lineare estesa per chilometri in aree paludose;
  • la scelta della barriera fisica è stata prospettata dalla SOGESID, società in home del MATTM a seguito di studi preliminari specifici atti a individuare la tecnica ottimale;
  • nel precedente mese di agosto è stata indetta la gara d’appalto pubblico (Amministrazione aggiudicatrice: SOGESID) per l’affidamento dei lavori atti all’acquisizione di ulteriori informazioni di supporto alla progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza della falda acquifera per il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale dei Laghi di Mantova e Polo Chimico. Importo base (dei soli lavori in gara): 564 mila euro.

È possibile una riflessione di carattere generale partendo dal caso locale? Proviamo.

In primis, a mio avviso, la sentenza del TAR Lombardia pone in posizione imbarazzante  il MATTM e i suoi tecnici bacchettandoli non solo su aspetti procedurali (insufficienza di motivazioni a fronte di una prescrizione di intervento fortemente invasiva) ma addirittura  tecnici (questo tipo di intervento è già stato più volte bocciato quando trattasi di inquinamenti “maturi” e non di pronto intervento); qui il GA. sembra aver voluto dire: “Un conto è l’autocisterna di gasolio che si rovescia a lato autostrada e un conto è contenere l’inquinamento decennale di un complesso petrolchimico “.

Si ripropone anche un altro aspetto che ha caratterizzato fino ad oggi  le bonifiche a spese del pubblico:  la sequenza Costi altissimi – Tempi lunghissimi – Risultati pochissimi e spesso contradditori.

In ultimo: quando si determinano situazioni dove valutare la proporzionalità del provvedimento cautelare adottato dovrebbe essere compito dei decision-markers supportati dai propri tecnici, sempre più spesso invece questo viene affidato agli organi giurisdizionali.  I tribunali sono così chiamati a risolvere le ambiguità che rimangono in relazione all’applicazione del principi cardini della normativa ambientale in assenza di chiare linee guida politiche sulla base che “ è compito dei politici e, infine, dei tribunali fornire maggiori dettagli in merito all’applicazione dei principi di precauzione e proporzionalità” come dichiarato dalla Corte di Giustizia Europea.

Sono affermazioni alle quali qualcuno vuole e può controbattere?

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